Ogni condomino ha diritto di conoscere il nome di coloro che non sono in regola coi pagamenti e l’amministratore non può sottrarsi a tale richiesta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza N. 1593 del 23.01.2013, riferendosi ai rapporti tra il codice della privacy (in particolare l’art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003) ed i condomini.
Per garantire il buon andamento e la trasparenza nell’amministrazione, è lecita la comunicazione delle informazioni concernenti le posizioni dei singoli condomini a tutti gli altri. Tali informazioni possono essere fornite dall’amministratore
1) in sede di rendiconto annuale;
2) in sede di assemblea;
3) su richiesta di ciascun condomino.